LEGGE 66/96

Contro la violenza sessuale

Secondo la legge del 15-02-1996 n. 66 è violenza sessuale qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto ad una persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Sono compresi nel reato gli atti sessuali che taluno è indotto a compiere o subire a causa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto o perché il colpevole si è, con l'inganno, sostituito ad altra persona.

Tale legge distingue, quanto alla procedibilità, tra querela di parte e querela d'ufficio. Si procede d'ufficio, quindi anche contro la volontà della parte offesa:

Questo vuol dire che chiunque venga a conoscenza dell'accaduto, tanto più se riveste l'incarico di pubblico ufficiale (medico, operatore sociosanitario, operatore scolastico), può denunciare il delitto all'Autorità giudiziaria (artt. 331 e 334 c.p.p.)

In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela della persona offesa entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta presentata la querela, essa non può più essere ritirata. Nel processo non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla vita sessuale della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto delittuoso.

Al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili che fanno capo al Tribunale dei Minori ed agli Enti locali dove operano anche psicologi.

La legge garantisce la tutela della riservatezza della persona offesa e prevede delle contravvenzioni per chi violi tale dettato. Il processo si svolge sempre a porte chiuse quando la parte offesa è un minorenne e l'audizione di testimoni di età inferiore ai 16 anni viene effettuata in maniera riservata, in strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione del minore.

Le pene

La pena per chi costringe una persona a subire o a compiere atti sessuali va da 5 a 10 anni di reclusione. Inoltre chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

INDICE